mercoledì 18 giugno 2008

LO STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA SUPERPARTES

Art. I - Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione di promozione sociale denominata A.U.S. - Associazione Universitaria Superpartes, con sede in Ancona presso la facoltà di Economia “Giorgio Fuà”.

Art. II - Durata
L’associazione ha durata illimitata.

Art. III - Principi
L’associazione si fonda sui diritti alla libertà di pensiero, di opinione e di espressione riconosciuti dagli articoli 18 e 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo e dall’articolo 21 della Costituzione Italiana. Grazie a tali diritti vive e per tali diritti lotta.
L’associazione assume una condotta “superpartes” nei confronti delle altre associazioni universitarie; non ha finalità di lucro e si propone di svolgere ogni forma di iniziativa e di attività studentesca con utilità sociale, culturale ed educativo/formativa nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
In particolare, l’associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- organizzazione e coordinamento di eventi come assemblee studentesche, conferenze e workshop;
- sensibilizzazione su temi di attualità economica, socio-culturale e universitaria;
- promozione di iniziative in linea con i principi dell’associazione.

Art. IV - Organi dell’associazione
L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati.
Organi dell’associazione sono l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere, dal Segretario, e da uno o più Consiglieri.
Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario sono tra loro incompatibili. Gli eletti alle cariche devono risultare regolarmente iscritti all’Università.

Art. V - Membri dell’associazione
Possono far parte dell’associazione tutti gli studenti di qualsiasi nazionalità ovunque residenti, interessati alle problematiche moderne e alle attività svolte dall’associazione.
La qualità di associato si acquista versando alla segreteria dell’associazione il contributo annuale la cui misura minima viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
La qualità di associato si perde per dimissioni, che devono essere comunicate al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal termine dell’anno; per decesso; per deliberazione dell’Assemblea; per decadenza del titolo di studente.
Su proposta del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati approssimato all'intero superiore, l'Assemblea ha la facoltà di deliberare, in base alla gravità dei fatti accertati, l'ammonizione, la sospensione, l'espulsione o altre misure ritenute adeguate dall'associazione medesima nei confronti degli associati che non osservino il presente statuto o si rendano responsabili di comportamenti fortemente irrispettosi o contrari alle finalità dell'associazione.

Art. VI - Patrimonio
Il patrimonio è costituito dalla quota di iscrizione versata dai soci, dai contributi degli associati, dalle sovvenzioni, donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e ogni altra entrata che sarà destinata al conseguimento degli scopi istituzionali e alle spese di funzionamento dell’associazione.

Art. VII - Diritti e obblighi degli associati
Gli associati partecipano all'Assemblea ed esprimono il proprio voto in seno ad essa.
Obbligo degli associati è la puntuale corresponsione del contributo annuo entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. L'inosservanza di tale obbligo causa la perdita della qualità di associato fino a quando non si versi nuovamente il contributo annuale.
È obbligo di ogni associato tenere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri associati e del patrimonio dell'associazione.

Art. VIII - L’ Assemblea
L' Assemblea ordinaria è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa. L'assemblea viene convocata con un preavviso minimo di 10 giorni dal Presidente, che provvede a stilarne un ordine del giorno, su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo, approssimato all'intero superiore, degli associati. L'Assemblea deve essere riunita almeno una volta l'anno, su convocazione del Consiglio, per l'approvazione del bilancio dell'associazione redatto dallo stesso, per l'elezione annuale del Consiglio Direttivo e per il rinnovo delle cariche elettive. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e viene presa con la maggioranza dei voti degli associati presenti. Per il raggiungimento del quorum richiesto e nelle votazioni non è consentito l'utilizzo dello strumento della delega.
L’ Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. IX - Il Consiglio Direttivo
L'associazione è amministrata da un Consiglio eletto dall'Assemblea degli associati e composto da un numero di consiglieri non inferiore a 5 e non superiore a 15, secondo quanto stabilirà l'Assemblea, e il loro numero potrà essere variato durante l'esercizio da parte dell'Assemblea. I consiglieri durano in carica per un esercizio sociale e sono rieleggibili. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, le sedute sono pubbliche. Detta convocazione può essere richiesta al Presidente da almeno un terzo dei membri del direttivo. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei consiglieri. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Per il raggiungimento del quorum richiesto e nelle votazioni non è consentito l'utilizzo dello strumento della delega.

Art. X - Presidente e Vicepresidente
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea fra gli associati. Rappresenta a tutti gli effetti l'associazione nei confronti dei terzi ed ha facoltà di stare in giudizio per l'associazione. Il Vicepresidente, pure eletto dall’Assemblea fra gli associati, sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, nel caso di assenza o impedimento di questo. Essi durano in carica quanto il Consiglio e sono rieleggibili.

Art. XI - Tesoriere
Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea fra gli associati e si occupa della contabilità dell'associazione. Dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

Art. XII - Segretario
Il Segretario viene eletto dall’Assemblea fra gli associati e verbalizza le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea. Dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

Art. XIII - Soci Onorari
Le persone fisiche che perdono la qualità di associato per decadenza del titolo di studente diventano automaticamente Soci Onorari dell’associazione. Essi sono liberi dal versamento della quota annuale e non hanno diritto di voto.

Art. XIII - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano le vigenti norme legislative.